Allegati del pene fatti in casa,
Non c'è dubbio che il nostro sistema di diritto penale preveda delle pene, seppure disapplicate nei fatti per diverse motivazioni indulti, depenalizzazioni, impossibilità a procedere alla custodia cautelare in carcere, non punibilità per particolare tenuità del fatto, eccetera in caso di furto e di altri delitti contro il patrimonio, tuttavia occorre considerare che proprio i fatti a cui ci si è riferiti ci mettono allegati del pene fatti in casa a una realtà di una violenza sconosciuta: incursioni, anche notturne, in abitazioni o in attività commerciali realizzate con una violenza che non risparmia neppure anziani o bambini e che spesso sfociano in esiti mortali per gli aggrediti.
La repressione e la prevenzione dei reati spettano innanzitutto allo Stato, ma è necessario predisporre strumenti adeguati di tutela, nei casi in cui ci sia un pericolo imminente e l'impossibilità di scongiurarlo attraverso il tempestivo intervento delle Forze dell'ordine.

A tale scopo il codice penale prevede l'istituto della legittima difesa, sul quale si intende intervenire con la presente proposta di legge. La norma dell' articolo 52 del codice penale appare, infatti, insufficiente a garantire una possibilità di difesa da aggressioni violente, soprattutto nella parte in cui richiede, affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità tra difesa e offesa.

Nella presente iniziativa legislativa si propone, innanzitutto, la modifica della proporzionalità tra difesa e offesa, non perché non si condivida la necessità di evitare reazioni spropositate per attacchi privi di una reale offensività, quanto, piuttosto, perché tale norma si è nei fatti tradotta, anche attraverso la sua interpretazione giurisprudenziale, in una sostanziale inapplicabilità dell'esimente in esame.
Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene opportuna una modifica all' articolo 52 del codice penale prevedendo, sulla falsariga di un'analoga previsione del codice penale francese, una presunzione di legittima difesa per gli atti diretti allegati del pene fatti in casa respingere l'ingresso, mediante effrazione, di sconosciuti in un'abitazione privata ovvero presso un'attività commerciale professionale o imprenditoriale con violenza o minaccia di uso di armi.

Inoltre occorre reprimere efficacemente il reato di pene invecchiato maschile in abitazione, ed è quindi necessario modificare l'articolo bis del codice penale prevedendo un aumento del minimo edittale e del massimo. In particolare, si prevedono la reclusione da un minimo di cinque anni a un massimo di otto anni e la multa da un minimo di Conseguentemente per l'ipotesi aggravata di cui al comma 3 del medesimo articolo si prevede un minimo edittale di sei anni di reclusione, mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglion. Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser.
