Tortura ed esecuzione del pene. Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984)


Ai fini della presente Convenzione, il termine tortura ed esecuzione del pene indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una segni di erezione in un uomo persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito.

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Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.

Tale articolo non reca pregiudizio a qualsiasi strumento internazionale o a qualsiasi legge tortura ed esecuzione del pene che contenga o possa contenere disposizioni di più vasta portata. Articolo 2. Ogni Stato Parte adotta misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi in qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.

Articolo 3. Nessuno Stato Parte espellerà, respingerà o estraderà una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura. Al fine di determinare se tali motivi esistono, le autorità competenti terranno conto di tutte le considerazioni pertinenti, ivi compresa, se del caso, l'esistenza nello Stato interessato di un insieme di violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo, gravi, estese o massicce.

Articolo 4.

Prevenzione della tortura

Ogni Stato Parte vigila affinché tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale. Lo stesso vale per i tentativi di praticare la tortura o ogni atto commesso da qualsiasi persona, che rappresenti una complicità o una partecipazione all'atto di tortura.

Ogni Stato Parte rende tali trasgressioni passibili di pene adeguate che tengano conto della loro gravità. Articolo 5. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie a determinare la propria competenza al fine di giudicare in merito ai reati di cui all'articolo quale sarebbe una buona erezione, nei seguenti casi: a qualora tortura ed esecuzione del pene reato sia stato commesso su un territorio sottoposto alla giurisdizione di detto Stato o a bordo di aeronavi o di navi immatricolate in tale Stato; b qualora il presunto autore del reato sia un cittadino di detto Stato; c qualora la vittima sia un cittadino di detto Stato, se lo Tortura ed esecuzione del pene lo considera appropriato.

La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata in conformità alle leggi nazionali. Articolo 6. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, dopo aver esaminato le informazioni di cui dispone, ogni Stato Parte sul cui territorio si trova una persona sospettata di aver commesso uno dei reati di cui all'articolo 4, assicura la custodia di questa persona o adotta ogni altro provvedimento legale necessario ad assicurare la sua presenza.

Tale detenzione e tali misure devono essere conformi alla legislazione di detto Stato; potranno essere mantenute solamente per il periodo di tempo necessario a promuovere procedimenti penali o avviare una procedura di estradizione.

Detto Stato procede immediatamente ad una inchiesta preliminare al fine di stabilire i fatti.

  • III Delitti contro la libertà morale - i reati di tortura art.
  • Он был поглощен разглядыванием этого диковинного снаряда, нетерпеливо пытаясь найти вход.
  • Казалось невероятным, чтобы он выжил; ведь карта, в конце концов, могла уже ничего не значить.

Qualora uno Stato abbia posto una persona in custodia, in conformità alle disposizioni del presente articolo, esso informa immediatamente di tale detenzione e delle circostanze che la giustificano gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ne comunica sollecitamente le conclusioni a detti Stati e indica loro se intende esercitare la propria giurisdizione.

Nel secondo caso la tortura è il metodo attraverso il quale viene applicata una condanna a morte nei confronti degli schiavi, ma anche nei confronti di cittadini liberi, ma stranieri. Ad esempio, il diritto atticonei casi in cui prevede la condanna a morte, ne prescrive l'applicazione tramite l'avvelenamento con la cicuta per i cittadini, come nel caso di Socratema consente che l'estremo supplizio sia applicato con metodi violenti se il condannato è di un'altra città.

Articolo 7. Lo Stato Parte sul cui territorio viene scoperto il presunto autore di un reato di cui all'articolo 4, qualora non provveda all'estradizione, sottopone la questione, nei casi di cui all'articolo 5, alle sue autorità competenti per l'avvio dell'azione penale.

Dette autorità prendono le loro decisioni alle medesime condizioni che per ogni reato di diritto comune di natura grave in virtù della legislazione di detto Stato. Nei casi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 5, i criteri di prova che si applicano ai procedimenti penali ed alla condanna non sono in alcun modo meno rigorosi di quelli che si applicano nei casi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5.

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Ogni persona perseguita per una qualsiasi delle trasgressioni di cui all'articolo 4, beneficia della garanzia di un trattamento equo in tutte le fasi della procedura.

Articolo 8. I reati di cui all'articolo 4 sono a pieno diritto inclusi in ogni trattato di estradizione tra gli Stati Parti. Gli Stati Parti si tortura ed esecuzione del pene ad includere dette trasgressioni in qualsiasi trattato di estradizione che verrà concluso tra loro. L'estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

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Gli Stati Parti che non subordinino l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono reciprocamente dette infrazioni come casi di estradizione, alle condizioni previste tortura ed esecuzione del pene legislazione dello Stato richiesto. Tra gli Stati Parti, detti reati sono considerati, ai fini dell'estradizione, come commessi non solo sul luogo della loro perpetrazione, ma anche sul territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati tenuti a determinare la loro competenza in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 5.

Articolo 9.

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Gli Stati Parti si prestano la più ampia assistenza giudiziaria in ogni procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 4, ivi compreso per quanto riguarda la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento. Gli Stati Parti adempiono ai tortura ed esecuzione del pene obblighi in virtù del paragrafo l del presente articolo in conformità ad ogni trattato di cooperazione giudiziaria che possa esistere tra di loro.

Articolo Ogni Stato Parte vigila affinché l'insegnamento e l'informazione relativi all'interdizione della tortura, siano parte integrante della formazione del personale civile o militare incaricato del rispetto della legge, del personale medico, degli agenti della funzione pubblica e di altre persone che possono intervenire nel corso della custodia, dell'interrogatorio o del trattamento di ogni individuo arrestato, detenuto o imprigionato in qualsiasi maniera.

Ogni Stato Parte inserisce detta interdizione nei regolamenti o nelle istruzioni promulgate in merito agli obblighi e alle competenze di tali persone. Ogni Stato Parte esercita una sistematica sorveglianza su regolamenti, istruzioni, metodi e pratiche di interrogatorio e sulle disposizioni relative alla custodia ed al trattamento delle persone arrestate, detenute o imprigionate in qualsiasi maniera, su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, al fine di evitare ogni caso di tortura.

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Ogni Stato Parte vigila affinché le autorità competenti procedano immediatamente ad un'inchiesta imparziale, ogni volta che vi siano motivi ragionevoli di ritenere che un atto di tortura sia stato commesso su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.

Ogni Stato Parte garantisce ad ogni persona che pretende essere stata sottoposta alla tortura su qualsiasi territorio soggetto alla sua giurisdizione, il diritto di sporgere denuncia davanti alle autorità competenti di detto Stato, le quali procederanno immediatamente ed imparzialmente all'esame della sua causa. Saranno presi provvedimenti per assicurare la protezione del ricorrente e dei testimoni contro qualsiasi maltrattamento o intimidazione a causa della denuncia inoltrata o di qualsiasi deposizione resa.

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Ogni Stato Parte garantisce, nel suo sistema giuridico, alla vittima di un atto di tortura, il diritto di ottenere riparazione e di essere risarcito equamente ed in maniera adeguata, inclusi i mezzi necessari alla sua riabilitazione più completa possibile. In caso di morte della vittima a seguito di un atto di tortura, gli aventi causa della vittima hanno diritto al risarcimento. Il presente articolo non esclude il diritto al risarcimento cui la vittima od ogni altra persona avrebbe diritto in virtù delle leggi nazionali.

Ogni Stato Parte vigila affinché ogni dichiarazione di cui si sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura non possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura, come prova che una dichiarazione è stata resa.

Ogni Stato Parte s'impegna a proibire in ogni territorio, sottoposto alla sua giurisdizione, altri atti che costituiscono pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura come definiti all'articolo 1, allorché questi atti siano tortura ed esecuzione del pene da un pubblico ufficiale o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. In particolare, gli obblighi enunciati agli articoli 10, 11, 12 e 13 sono applicabili mediante la sostituzione della menzione della tortura con la menzione di altre forme di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

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Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di ogni altro strumento internazionale o della legge nazionale che vietino le pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o che siano relative all'estradizione o alla espulsione.

Parte II Articolo Il Comitato è composto da dieci esperti di alta moralità che possiedono una competenza riconosciuta nel settore dei diritti umani, i quali siedono nel Comitato a titolo personale.

Gli esperti sono eletti dagli Stati Parti, tenendo conto di un'equa ripartizione geografica o dell'interesse rappresentato dalla partecipazione ai lavori del Comitato di alcune persone aventi una esperienza giuridica. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto in base ad una lista di candidati designati dagli Stati Parti.

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Gli Stati Parti tengono conto dell'interesse a designare dei candidati che siano anche membri del Comitato dei diritti dell'uomo costituito in virtù del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e che siano disposti a far parte del Comitato contro la tortura.

I membri del Comitato sono eletti nel corso di riunioni biennali degli Stati Parti convocate dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

  • Lo scopo del presente Protocollo è l'istituzione di un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della libertà, al fine di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
  • Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre
  • In primo luogo quelli c.

In dette riunioni nelle quali il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze e la maggioranza tortura ed esecuzione del pene dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

La prima elezione avrà luogo al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Quattro mesi almeno prima della data di ogni elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite, invia una lettera agli Stati Parti per invitarli a presentare le loro candidature entro tre mesi.

I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili se sono presentati nuovamente. Tuttavia, il mandato di cinque dei membri eletti durante la prima elezione, terminerà dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il nome di questi cinque membri sarà estratto a sorte dal presidente della riunione menzionata al paragrafo 3 del presente articolo.

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Tortura ed esecuzione del pene un membro del Comitato decede, si dimette dalle sue funzioni o non è più in grado, per qualche altra ragione, di svolgere le sue funzioni al Comitato, lo Stato Parte che lo ha designato, nomina, tra i suoi cittadini, un altro tortura ed esecuzione del pene che farà parte del Comitato per il rimanente periodo del mandato, con riserva dell'approvazione della maggioranza degli Stati Parti.

Tale approvazione è considerata come acquisita, a meno che la metà, o più della metà degli Stati Parti non esprima un'opinione sfavorevole entro sei settimane a partire dal momento in cui sono stati informati dal Segretario generale delle Nazioni Unite della nomina proposta.

Gli Stati Parti prendono a loro carico le spese dei membri del Comitato per il periodo nel quale questi ultimi svolgono le loro funzioni del Comitato. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni.

I membri dell'ufficio sono rieleggibili. Il Comitato stabilisce egli stesso il suo regolamento interno; questo deve, tuttavia, contenere in particolare, le seguenti disposizioni: a il quorum è di sei membri; b le decisioni del Comitato sono prese con la maggioranza dei membri presenti.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite pone a disposizione del Comitato il personale e le strutture materiali che gli sono necessarie per svolgere efficacemente le funzioni affidategli in virtù della presente Convenzione. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca i membri del Comitato per la prima riunione.